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Regesto

Pene con condizionale e pene con condizionale parziale giusta gli art. 42 e 43 CP; cumulo di pene secondo l'art. 42 cpv. 4 CP.
Per le pene detentive di una durata compresa tra un anno e due anni, la sospensione condizionale della pena giusta l'art. 42 CP è la regola a cui si può derogare solo in caso di prognosi sfavorevole o altamente incerta (consid. 4.2.2). La sospensione parziale dell'esecuzione della pena costituisce pertanto l'eccezione. Occorre previamente esaminare se, sotto il profilo della prevenzione speciale, sia sufficiente pronunciare una pena con la condizionale unitamente a una pena pecuniaria oppure a una multa (art. 42 cpv. 4 CP; consid. 5.5.2).
In caso di cumulo di pene secondo l'art. 42 cpv. 4 CP, la pena detentiva sospesa condizionalmente riveste un'importanza notevole, mentre la pena pecuniaria senza condizionale rispettivamente la multa solo secondaria. Dalla combinazione delle diverse pene non deve risultare un aggravamento della pena (consid. 4.5.2).
Le condizioni soggettive dell'art. 42 CP devono valere anche per l'applicazione dell'art. 43 CP (consid. 5.3.1). Quanto più favorevole è la prognosi e lieve l'aspetto riprensibile del reato, tanto più grande dev'essere la parte della pena sospesa con la condizionale (consid. 5.6).

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referenza

Articolo: art. 42 cpv. 4 CP, art. 42 e 43 CP, art. 42 CP