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Regesto

Art. 19 cpv. 2 lett. b e art. 334 cpv. 1 CPP; competenza del giudice unico.
Il limite di due anni di privazione della libertà fino al quale può essere prevista la competenza del giudice unico deve essere applicato rigorosamente. Non può essere oltrepassato in nessuna circostanza. La revoca di una liberazione condizionale dall'esecuzione della pena deve essere presa in considerazione allo stesso modo della revoca di una sospensione condizionale di una sanzione. Nel caso in esame, annullamento della sentenza del giudice unico che, sulla base della nuova pena pronunciata e di una pena precedente dichiarata esecutiva a seguito dell'annullamento di una misura ambulatoriale, stabiliva una pena privativa della libertà di complessivi 46 mesi (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 19 cpv. 2 lett. b e art. 334 cpv. 1 CPP