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Regesto a

Art. 16 cpv. 1 e 2 e art. 22 Cost.; libertà di opinione e di riunione in relazione all'accollamento dei costi di manifestazioni sul suolo pubblico.
Accollamento di costi quale ingerenza nei diritti fondamentali (consid. 3.1). Principi della libertà di opinione e di riunione nell'ambito di manifestazioni sul suolo pubblico (consid. 3.2). Effetto dissuasivo rispettivamente intimidatorio ("chilling effect") nell'esercizio di questi diritti fondamentali ideali (consid. 3.3).

Regesto b

§ 32b cpv. 3 LPol/LU; art. 5 cpv. 2 e art. 9 Cost; assunzione dei costi da parte dell'organizzatore nel quadro di manifestazioni violente. Principio dell'equivalenza.
Gli organizzatori di manifestazioni, quali promotori con specifico fine, possono essere considerati giuridicamente quali perturbatori in modo compatibile con l'art. 22 Cost. (conferma della giurisprudenza; consid. 5.2). Proporzionalità della limitazione della libertà di opinione e di riunione (consid. 5.3). Compatibilità dell'obbligo di assunzione dei costi da parte dell'organizzatore di manifestazioni sfocianti in violenze con il principio fiscale dell'equivalenza (consid. 6.3).

Regesto c

§ 32b cpv. 4 LPol/LU; art. 5 cpv. 2 e art. 9 Cost.; obbligo di assumere proporzionalmente le spese di un intervento della polizia per un importo massimo di fr. 30'000.- per le persone partecipanti a manifestazioni violente. "Chilling effect". Principio dell'equivalenza.
Di massima, una regolamentazione legale vaga ha un effetto dissuasivo (questione lasciata aperta in concreto; consid. 11). Determinazione dell'obbligo di assunzione dei costi sulla base di una valutazione obiettiva ex post e conformemente alla parte di responsabilità dei singoli perturbatori (consid. 12.3). Violazione del principio dell'equivalenza (consid. 12.4).

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referenza

Articolo: art. 22 Cost., art. 5 cpv. 2 e art. 9 Cost