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Regesto

Art. 5 n. 1 lett. f e n. 4 CEDU; art. 29 e 29a Cost.; art. 13 e 15 Direttiva 2008/115/CE; art. 81 cpv. 1 e art. 76 cpv. 4 LStr; impugnazione di una decisione di carcerazione secondo il diritto degli stranieri, quando la stessa è stata sostituita da una decisione di proroga; portata del principio di celerità nel diritto degli stranieri; garanzie procedurali.
Quando la carcerazione prevista dal diritto degli stranieri perdura in ragione di una nuova decisione cantonale di carcerazione, che riposa sulle medesime basi giuridiche e di fatto di quella impugnata davanti al Tribunale federale, il Tribunale federale entra in materia sul ricorso pendente (consid. 1).
Di regola, il principio di celerità è considerato violato quando, durante due mesi, le autorità non prendono misure che mirano ad accertare l'identità della persona in questione e che fanno avanzare attivamente la procedura di rinvio che la concerne; in questo contesto, poco importa a quale autorità (Confederazione o Cantone) il ritardo debba essere imputato (consid. 2).
Riassunto della giurisprudenza in materia di garanzie procedurali: diritto all'assistenza legale gratuita, diritto di consultare gli atti, obbligo di tenere un processo verbale e di presenza di un rappresentante dell'autorità in materia di migrazione all'udienza concernente la carcerazione (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 29 e 29a Cost.