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Regesto

Art. 16c cpv. 2 lett. a e art. 16cbis cpv. 2 LCStr; durata di un divieto di condurre pronunciato all'estero quale limite superiore per la durata della revoca della licenza di condurre svizzera.
Se la persona interessata non figura nel sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC), la durata di un divieto di condurre pronunciato all'estero costituisce il limite superiore per la revoca della licenza di condurre ordinata in Svizzera sulla base della stessa infrazione alle norme della circolazione stradale. Di questo privilegio beneficiano comunque solo gli autori primari propriamente detti che non figurano nel sistema SIAC, vale a dire che non hanno nessuna iscrizione, rilevante o meno sotto il profilo del sistema a cascata. Per gli autori recidivi, il sistema a cascata si applica senza riguardo per il limite superiore quando la nuova infrazione commessa all'estero è avvenuta entro i corrispondenti termini legali; se ciò non è il caso, una revoca deve essere pronunciata in caso di recidiva prescindendo dal privilegio legale fuori del sistema a cascata (consid. 3 e 4).

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Articolo: Art. 16c cpv. 2 lett. a e art. 16cbis cpv. 2 LCStr