Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 11 n. 1 in relazione con l'art. 13 n. 1 e art. 65 del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; art. 31 cpv. 1 lett. a e art. 36 cpv. 1 LADI; art. 119 cpv. 1 lett. b OADI; diritto all'indennità per lavoro ridotto secondo la LADI in assenza di una sede sociale in Svizzera.
Se l'attività economica di un datore di lavoro non è legata a una struttura operativa permanente in Svizzera, non c'è alcun diritto all'indennità per lavoro ridotto (consid. 3-5).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 13 n. 1 e art. 65 del, art. 31 cpv. 1 lett. a e art. 36 cpv. 1 LADI, art. 119 cpv. 1 lett. b OADI