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Regesto

Modifica della legge sulle elezioni e votazioni del Cantone di Svitto; ricorso nelle cause concernenti il diritto di voto; controllo astratto delle norme; art. 29a Cost., art. 82 lett. c e art. 88 cpv. 2 LTF.
Qualora nel contesto di una procedura del controllo astratto delle norme è fatto valere che un atto normativo nella definizione dei diritti politici viola diritti garantiti di rango superiore, il ricorso ai sensi dell'art. 82 lett. c LTF assume le funzioni dell'art. 82 lett. b LTF. La legittimazione e le vie di ricorso si orientano tuttavia alle specifiche regole del ricorso concernente il diritto di voto (consid. 1).
Sotto il profilo dell'art. 29a Cost. e delle finalità della LTF, nell'ambito dei diritti politici in materia cantonale, i Cantoni devono istituire, quale autorità di ricorso ai sensi dell'art. 88 cpv. 2 primo periodo LTF, un'autorità giudiziaria. L'eccezione dell'art. 88 cpv. 2 secondo periodo LTF, secondo cui contro atti del Parlamento e del Governo nell'ambito di diritti politici in materia cantonale i Cantoni non devono imperativamente prevedere un rimedio giuridico, non vale per le decisioni rese su ricorso (conferma della giurisprudenza; consid. 3.1)
La regolamentazione del Cantone Svitto, secondo la quale avverso le decisioni su opposizione del Consiglio di Stato o del Parlamento cantonale emanate in relazione a elezioni popolari cantonali è di massima escluso il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, non pone nessun problema nella misura in cui il Consiglio di Stato o il Gran Consiglio riconsiderano una loro decisione o un atto reale in seguito a un'opposizione. Essa può essere interpretata in maniera conforme al diritto federale anche nel quadro di altre costellazioni, nelle quali un rimedio di diritto cantonale a un'autorità giudiziaria debba essere previsto in virtù del diritto federale (consid. 3.2-3.4).

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Articolo: art. 29a Cost., art. 88 cpv. 2 LTF, art. 82 lett. b LTF