Regesto
Art. 4 Cost.; art. 386 cpv. 2 CC; sospensione provvisoria dell'esercizio dei diritti civili.
Ove l'interessato chieda di essere reintegrato nell'esercizio dei diritti civili da cui era stato sospeso provvisoriamente in virtù dell'art. 386 cpv. 2 CC, la misura provvisoria può rimanere in vigore solo se i suoi presupposti sono ancora adempiuti al momento in cui è chiesta la sua revoca. Neppure una procedura d'interdizione pendente giustifica di mantenere la sospensione provvisoria dell'esercizio dei diritti civili quando non debbano essere svolte incombenze tutorie urgenti.