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Regesto

Art. 174 LEF. Domande successive di revoca del fallimento.
La prassi di un'autorità cantonale di ricorso, che consiste a limitare il numero delle domande ammissibili di revoca del fallimento in funzione dell'insieme delle circostanze, non dà luogo ad una disparità di trattamento ove l'escusso, dopo aver ottenuto più volte la revoca del proprio fallimento, sia debitamente avvisato che un'ulteriore sua domanda non sarebbe più accolta.

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referenza

Articolo: Art. 174 LEF