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Regesto

Art. 29 cpv. 2 LAVS. Nessuna imputazione degli anni di contributo della moglie in caso di lacuna contributiva in quelli del defunto marito (consid. 1).
Art. 30 cpv. 2 LAVS. I guadagni della moglie sono tenuti in conto ai fini del calcolo del reddito medio annuo, tuttavia non si riterranno quelli da essa conseguiti sino al 31 dicembre dell'anno in cui ha compiuto i 20 anni di età (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 29 cpv. 2 LAVS, Art. 30 cpv. 2 LAVS