Regesto
Art. 4 Cost.; modifica della legislazione sulla formazione dei maestri nel cantone di Zurigo.
1. Competenza del Consiglio di Stato ad emanare una disciplina transitoria (consid. 2).
2. La disciplina transitoria impugnata non è contraria al principio della buona fede, non lede diritti acquisiti, né comporta un effetto retroattivo inammissibile (consid. 3); essa non viola neppure il principio della proporzionalità (consid. 4).