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Regesto

Art. 86 LAgr e art. 103 lett. a OG; rifiuto di autorizzare il frazionamento di un fondo e legittimazione ricorsuale dei membri di una comunione ereditaria.
Portata del diritto cantonale (art. 89 della legge ginevrina sulle migliorie fondiarie) rispetto al diritto federale (art. 86 LAgr) per quanto concerne il divieto di frazionare terreni agricoli raggruppati; effetti circa il rimedio giuridico esperibile (consid. 1).
Principio dell'azione comune dei coeredi ed eccezioni a tale principio. Per agire con ricorso di diritto amministrativo, il consenso dell'insieme dei coeredi o dei loro rappresentanti è necessario ove, come nella fattispecie, il ricorso è suscettibile di ledere, o soltanto di mettere in pericolo, gli interessi della comunione e degli altri coeredi (consid. 2).

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Articolo: Art. 86 LAgr, art. 103 lett. a OG

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