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Regesto

Art. 5 cpv. 2, art. 229 cpv. 3 lett. b, art. 227 CPP; ordine di carcerazione di sicurezza in caso di carcerazione preventiva preesistente, durata.
L'ordine di carcerazione di sicurezza per un massimo di 3 mesi è la regola, per un massimo di 6 mesi l'eccezione. La carcerazione di sicurezza non può essere autorizzata per 6 mesi quando, sulla base delle circostanze e alla luce dello speciale imperativo di celerità vigente in materia di carcerazione, il tribunale di primo grado dovrebbe essere capace di indire il dibattimento principale entro tre mesi (consid. 2). Dies a quo è il giorno del deposito dell'atto d'accusa presso il tribunale di primo grado. Determinazione del dies ad quem nel caso in esame (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 5 cpv. 2, art. 229 cpv. 3 lett. b, art. 227 CPP