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Regesto

Art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3 LTF; art. 135 cpv. 3 lett. b, art. 135 cpv. 4 lett. a e b, art. 429 cpv. 1 lett. a, art. 434 cpv. 1 e 2 CPP; diritto dei terzi a delle indennità; legittimazione a ricorrere del pubblico ministero.
Il pubblico ministero non è di principio legittimato ad impugnare mediante ricorso in materia penale la fissazione di un'indennità assegnata a un terzo ai sensi dell'art. 434 CPP (consid. 1).

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referenza

Articolo: art. 434 cpv. 1 e 2 CPP, art. 434 CPP