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Regesto

Fideiussione; compensazione.
Diritto applicabile alla compensazione di due crediti derivanti dal medesimo contratto (art. 148 LDIP; consid. 3a).
Il fideiussore non può invocare la compensazione al posto del debitore principale. Applicando per analogia gli art. 502 cpv. 2 e 121 CO, può forse rifiutare la sua prestazione qualora il debitore principale, dopo la conclusione del contratto di fideiussione, abbia rinunciato senza il suo consenso a un credito compensatorio? In concreto la questione può rimanere irrisolta, avendo il fideiussore consentito alla rinuncia (consid. 3b e c).

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Articolo: art. 148 LDIP, art. 502 cpv. 2 e 121 CO