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Regesto

Libertà della lingua e principio della territorialità, lingua da utilizzare in una procedura penale, art. 116 Cost. e art. 21 Cost./FR.
Fondamento e portata della libertà della lingua e del principio della territorialità nel diritto costituzionale federale e in quello cantonale friborghese (consid. 2).
Prescrizioni concernenti l'uso di una lingua nelle leggi di procedura cantonali (consid. 3).
Particolarità della procedura penale per quanto concerne la lingua da utilizzare (consid. 5a).
Ponderazione, in base alle circostanze concrete, della libertà della lingua e del principio della territorialità nonché degli opposti interessi delle parti in causa, le quali parlano lingue differenti (consid. 5b-5d).

contenuto

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 116 Cost., art. 21 Cost./FR