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Regesto

Art. 4 Cost.; applicazione dell'art. 53 LEF alla procedura di fallimento senza preventiva esecuzione.
L'art. 53 LEF è applicabile alla procedura di fallimento senza preventiva esecuzione. In tal caso, è competente il giudice del luogo ove è intimata la citazione per l'udienza di fallimento, anche se il debitore cambia poi domicilio.

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Articolo: art. 53 LEF, Art. 4 Cost.