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Regesto

Fideiussione; Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Reich Germanico circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali.
1. Il fatto che la parte convenuta abbia rinunciato ad impugnare la decisione straniera dinanzi ad un'istanza superiore non è sufficiente a far ammettere che essa sia entrata senza riserva nel merito della contestazione ai sensi dell'art. 2 n. 3 della Convenzione (consid. 1).
2. L'ordine pubblico svizzero non esige una protezione particolare del fideiussore domiciliato in Svizzera che conclude un contratto di fideiussione con effetti internazionali e che lo sottopone - eventualmente soltanto con atti concludenti - alla disciplina di un diritto straniero. Ciò significa, in particolare, che nella procedura esecutiva il giudice svizzero deve riconoscere la validità di tale contratto, anche se non siano stati adempiuti i requisiti formali stabiliti dal diritto svizzero (consid. 3).