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Regesto

Art. 24 LAMI: esclusione di un medico dall'esercizio a carico di una cassa.
- Nozione di gravi motivi ai sensi di questa norma legale (consid. 2b).
- La procedura disciplinare che concerne l'esclusione è indipendente dalla procedura penale; essa non presuppone necessariamente una colpa qualificata (consid. 2c).
- Prescrizione di un medicamento emessa dal medico al nome di una persona che non è stata visitata: se al medico era noto, come nell'evenienza concreta, che la persona in questione fungeva solo da prestanome suggerito dalle sue interlocutrici, egli assume il rischio di un pregiudizio causato al farmacista e/o alla cassa, dando prova in tal modo di una leggerezza ed imprudenza incompatibili con i suoi doveri di medico (consid. 3).
- La sanzione prevista all'art. 24 LAMI è destinata a proteggere le casse malati e non già gli assicurati - se non in modo indiretto - contro gli errori e abusi dei fornitori di prestazioni di cura. Non spetta agli organi esecutivi della LAMI, incluso il tribunale arbitrale di cui all'art. 25 LAMI, di sanzionare le infrazioni alla deontologia medica (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 24 LAMI, art. 25 LAMI