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Regesto

Art. 85 lett. a OG; iniziativa presentata sotto forma di proposta generale; dichiarazione di nullità.
1. Conflitto tra il diritto federale e il diritto cantonale per quanto concerne lo scopo.
La creazione, secondo l'iniziativa di cui trattasi, di un fondo per l'energia, finanziato dalle imprese idriche e che verserebbe contributi compensatori ai Comuni che rifiutino di concedere diritti d'acqua, renderebbe più difficile o praticamente addirittura impedirebbe al governo cantonale di accordare, in luogo e vece di un Comune, ai sensi dell'art. 11 LUFI, diritti di utilizzazione d'acqua. L'iniziativa va considerata nulla per tale ragione? Questione lasciata indecisa (consid. 4).
2. L'obbligo legale delle imprese idriche di fornire gratuitamente al cantone una parte dell'energia prodotta o il suo controvalore in denaro per alimentare il fondo per l'energia ha carattere d'imposta speciale. Tale obbligo è contrario al diritto federale ove l'ammontare complessivo delle prestazioni attuali (canone e imposta speciale) già raggiunga l'aliquota massima consentita dall'art. 49 LUFI (consid. 5a-c).
3. Interpretazione dell'iniziativa. Non è possibile evitare che la proposta d'introdurre un obbligo di fornire energia gratuitamente sia dichiarata nulla, interpretando detta proposta nel senso che i tributi gravanti le imprese idriche (canone e imposta speciale) devono essere ridotti in modo da garantire l'osservanza dell'art. 49 LUFI (consid. 5d).

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referenza

Articolo: art. 49 LUFI, Art. 85 lett. a OG, art. 11 LUFI