Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Regesto
Art. 27 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2 LEF; art. 2 cpv. 1 e art. 3 LMI ; preminenza del diritto federale; rappresentanza professionale delle parti nella procedura esecutiva.
Relazione fra l'art. 27 LEF, che al cpv. 1 stabilisce i limiti entro i quali i cantoni possono disciplinare le esigenze poste alla rappresentanza delle parti nella procedura esecutiva, e la LMI, il cui art. 2 cpv. 1 enuncia il principio del libero accesso al mercato, fatte salve le restrizioni elencate all'art. 3 LMI (consid. 2.2-2.5).
Non viola l'art. 27 LEF, rispettivamente il principio della preminenza del diritto federale (art. 49 cpv. 1 Cost.), la decisione cantonale che nega a una società d'incasso con sede nel Canton Zurigo il diritto di rappresentare un creditore dinanzi alle autorità esecutive ginevrine (consid. 2.6).
contenuto
documento intero:
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo:
art. 27 LEF,
Art. 27 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2 LEF,
art. 2 cpv. 1 e