Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 26 cpv. 3 prima frase e art. 49 cpv. 1 LPP: Sostituzione di prestazioni d'invalidità con prestazioni di vecchiaia.
Nell'ambito della previdenza più estesa, gli istituti di previdenza sono liberi di limitare il diritto a una rendita d'invalidità al raggiungimento del pensionamento, rispettivamente di erogare prestazioni di vecchiaia inferiori alla rendita d'invalidità versata fino a quel momento (cambiamento della giurisprudenza pubblicata in DTF 127 V 259).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 127 V 259

Articolo: art. 49 cpv. 1 LPP