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Regesto

Art. 13 cpv. 1 lett. a e cpv. 2, art. 14 cpv. 1 LPP; art. 17 OPP 2 (abrogato con effetto dal 1° gennaio 2005): Riduzione a breve termine del tasso di conversione in caso di pensionamento anticipato.
L'assicurato doveva considerare l'eventualità di una possibile riduzione del tasso di conversione nel lasso di tempo, di parecchi anni, precedente il pensionamento anticipato. Egli non può pertanto prevalersi del fatto che, nel suo caso, fra la dovuta informazione sulla modifica del tasso di conversione e la data in cui quest'ultima ha esplicato i propri effetti non sia stato garantito un termine adeguato (consid. 3.3).

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referenza

Articolo: Art. 13 cpv. 1 lett. a e cpv. 2, art. 14 cpv. 1 LPP, art. 17 OPP 2