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Regesto

Art. 12 LAV; obbligo di motivare e di specificare in cifre le domande di indennizzo e di riparazione morale.
Ove il danno o eventuali terzi tenuti a effettuare prestazioni non sono determinati entro il termine di perenzione di due anni stabilito dall'art. 16 cpv. 3 LAV, domande di indennizzo e di riparazione morale non specificate nelle cifre sono ammissibili (consid. 2a-d). Per contro, entro il termine di perenzione la vittima deve indicare con sufficiente precisione la fattispecie posta a fondamento delle sue pretese (consid. 2e ed f).
Insufficienza della domanda per l'assenza di indicazioni più precise sul luogo, la causa e lo svolgimento esatto dell'incidente, sulle ferite subite, sulla liquidazione del danno e sulla situazione personale della vittima (consid. 3).
Art. 4 vCost. rispettivamente 5 cpv. 3 e 9 Cost.; conseguenze di un'ingiunzione inesatta dell'autorità tendente a completare un'istanza.
Il principio della buona fede è violato qualora un ufficio d'aiuto alle vittime di reati, dopo la presentazione di una domanda di indennizzo e di riparazione morale, inviti (a torto) l'istante a motivare le voci del danno ma, senza chiedere ulteriori indicazioni, respinga in seguito l'istanza per l'assenza di tali indicazioni (consid. 4 e 5).

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referenza

Articolo: Art. 12 LAV, art. 16 cpv. 3 LAV, Art. 4 vCost.