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Regesto

Omessa notificazione del rinvenimento di cose smarrite. Art. 332 CP. Errore sui fatti. Art. 19 CP.
1. La contravvenzione di cui all'art. 332 CP può essere ritenuta soltanto se non costituisce il reato d'appropriazione di cose trovate (art. 141 CP) o se questo reato non può essere perseguito per mancanza di una querela (consid. 1).
2. Si rende colpevole di omessa notificazione del rinvenimento di cose smarrite (art. 332 CP) soltanto chi omette intenzionalmente di notificare il rinvenimento di una cosa smarrita (art. 720 CC) o pervenuta in sue mani conformemente all'art. 725 cp. 1 CC, violando cosi gli art. 720 cp. 2/725 cp. 1 CC. Se colui che ha trovato la cosa ha creduto, per errore, che questa era stata abbandonata e divenuta cosi senza padrone, la contravvenzione non è punibile perchè non intenzionale (art. 19 CP) (consid. 2).

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regesto: tedesco francese italiano

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Articolo: Art. 332 CP, Art. 19 CP, art. 141 CP, art. 720 CC altro...

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