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Regesto

Art. 316 cpv. 1 CPP; citazione a un'udienza di conciliazione; infrazione perseguibile d'ufficio.
Secondo il testo francese dell'art. 316 cpv. 1 prima frase CPP, il pubblico ministero può prevedere un'udienza di conciliazione ove la procedura preliminare concerna esclusivamente dei reati perseguibili a querela di parte. Le versioni tedesca e italiana divergono da quella francese in quanto non vi figura l'avverbio "esclusivamente".
La conciliazione non è esclusa se l'oggetto del procedimento concerne, oltre alle infrazioni perseguibili a querela di parte, anche dei reati perseguibili d'ufficio (consid. 3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 316 cpv. 1 CPP