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Regesto

Immissioni provenienti dall'esercizio di un locale per tossicodipendenti ("Gassenzimmer") (art. 679 e 684 CC).
1. Quesito dell'ammissibilità di un'azione civile in un caso nel quale il fondo su cui si trova la baracca utilizzata come locale per tossicodipendenti appartiene al patrimonio amministrativo cantonale (consid. 3).
2. L'introdursi in un fondo vicino da parte di tossicodipendenti e di trafficanti di droga, che si iniettano della droga e la smerciano, costituisce un eccesso ai sensi dell'art. 684 CC (consid. 4-6).
3. Diritto al risarcimento danni: indennità per i costi di sorveglianza da parte di un'impresa privata e per misure costruttive (consid. 7).

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referenza

Articolo: art. 679 e 684 CC