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Regesto

Libertà personale; art. 3 CEDU.
Rasatura coatta. L'ordine di rasare la barba di un imputato, allo scopo di confrontare quest'ultimo con i testimoni di un grave reato posto a carico dell'interessato, non costituisce una lesione particolarmente grave della sua integrità fisica (consid. 3); esaminata sotto il profilo dell'arbitrio, tale misura trova una base legale sufficiente nei §§ 145 e 146 CPP/ZH (consid. 4a) ed è proporzionata ai seri indizi di colpevolezza gravanti sull'imputato (consid. 4b); essa è quindi compatibile con la libertà personale garantita dal diritto costituzionale non codificato (consid. 4c).
La misura in questione non costituisce neppure un trattamento degradante e non viola pertanto l'art. 3 CEDU (consid. 5).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 3 CEDU, §§ 145 e 146 CPP

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