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Regesto

Art. 16 LPGA; art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; messa a profitto della capacità lavorativa residua in caso di violazione dell'obbligo di informare.
In caso di violazione dell'obbligo di informare, non è contrario al diritto federale giudicare la messa a profitto della capacità lavorativa residua di un assicurato in età avanzata nel momento in cui la riduzione, rispettivamente la soppressione, della rendita entra in considerazione conformemente all'art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI. Precisazione della giurisprudenza pubblicata in DTF 138 V 457 consid. 3.3 (consid. 4.5.1).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

DTF: 138 V 457

Articolo: art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI, Art. 16 LPGA