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Regesto

Art. 49 LPP; § 23 cpv. 1 seconda frase degli Statuti del 22 maggio 1996 della Cassa di assicurazione dei dipendenti dello Stato del Cantone Zurigo.
L'assegno transitorio erogato alle persone parzialmente invalide deve essere graduato in maniera uguale alla rendita d'invalidità versata loro dalla Cassa di assicurazione a dipendenza di inabilità professionale o lucrativa (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 49 LPP