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Regesto a

Nozione di funzionari (art. 110 cpv. 3 CP).
La nozione penale di funzionari giusta l'art. 110 cpv. 3 CP comprende sia i funzionari sotto il profilo istituzionale sia le persone che assumono tale veste sotto il profilo funzionale. In quest'ultimo caso, è determinante la natura della funzione esercitata. Se questa consiste nell'adempimento di compiti pubblici, l'attività è ufficiale e le persone che la svolgono sono dei funzionari ai sensi del diritto penale (consid. 3.3). L'Istituto nazionale svizzero contro gli infortuni (INSAI), quale istituto autonomo di diritto pubblico federale che nell'ambito dell'assicurazione infortuni gode di un parziale monopolio, esercita compiti pubblici, di modo che la fiducia della collettività nell'oggettività della sua attività è protetta penalmente. Ciò vale in particolare anche per quel che concerne l'amministrazione immobiliare, dal momento che quest'ultima serve a garantire le rendite delle persone assicurate. Un amministratore di un portafoglio immobiliare dell'INSAI deve perciò essere considerato come un funzionario sotto il profilo funzionale (consid. 3.4.1).

Regesto b

Accettazione di vantaggi (art. 322sexies CP).
La fattispecie oggettiva dell'art. 322sexies CP presuppone che il conferimento di un vantaggio all'autore avvenga in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale. Il vantaggio dev'essere atto a influire sul modo in cui l'autore svolge le sue funzioni e presentare un legame con il suo comportamento futuro nell'esercizio della sua attività. Semplici compensi non costituiscono indebiti vantaggi ai sensi dell'art. 322sexies CP (consid. 6.3).

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Articolo: art. 110 cpv. 3 CP