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Regesto

Art. 67 LEF. Numero di crediti che possono essere fatti valere in una domanda d'esecuzione.
In una domanda d'esecuzione un creditore può far valere più crediti nei confronti di un debitore, se i crediti soggiacciono alla stessa specie d'esecuzione (art. 67 LEF). Le limitazioni di tale facoltà per via di ordinanza (art. 3 cpv. 1 Rform e art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del DFGP sulle domande formulate dal creditore nella procedura d'esecuzione e di fallimento) non sono conformi alla legge (consid. 2).

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Articolo: Art. 67 LEF, art. 3 cpv. 1 Rform