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Regesto

Art. 90 cpv. 2 LCStr unitamente all'art. 35 cpv. 1 LCStr, art. 8 cpv. 3 primo periodo e art. 36 cpv. 5 lett. a dell'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC); art. 23 cpv. 2 LTF; distinzione tra sorpasso a destra vietato e superamento a destra permesso (sull'autostrada); precisazione della nozione di circolazione in colonna e della valutazione del pericolo in caso di diverse velocità.
In caso di circolazione in colonne parallele è lecito avanzare sulla destra accanto ad altri veicoli (superamento). Per contro, giusta l'art. 8 cpv. 3 secondo periodo ONC, il sorpasso a destra con manovre di uscita e di rientro è espressamente vietato anche nella circolazione in colonne parallele (conferma della giurisprudenza; consid. 4.1 unitamente ai consid. 3.1-3.3).
La circolazione in colonna dev'essere determinata alla luce delle circostanze concrete del traffico e va riconosciuta ove sulla corsia di sorpasso (sinistra e/o centrale) la densità del traffico sia tale che le velocità dei veicoli sulla corsia di sorpasso e sulla corsia normale siano pressoché le stesse (precisazione della giurisprudenza; consid. 4.2.1).
In presenza di denso traffico il (passivo) superamento a destra è divenuto una situazione frequente e difficilmente evitabile che non comporta generalmente un'accresciuta messa in pericolo astratta ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr (precisazione della giurisprudenza; consid. 4.2.2).
Un superamento non costituisce sotto il profilo oggettivo una violazione delle norme della circolazione e un serio pericolo per la sicurezza del traffico con un considerevole rischio di incidenti (consid. 5.1-5.3), né sotto il profilo soggettivo una colpa o una negligenza gravi (consid. 5.4).

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referenza

Articolo: Art. 90 cpv. 2 LCStr, art. 35 cpv. 1 LCStr, art. 23 cpv. 2 LTF