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Regesto

Art. 85 lett. a OG; art. 31 e 36 LPA; art. 29 cpv. 1 Cost. BL; iniziativa popolare contraria al diritto federale; annullamento parziale di un'iniziativa popolare; determinazione da parte dei cantoni dell'ubicazione delle discariche; esecuzione da parte dei cantoni della legislazione federale sulla protezione dell'ambiente.
I compiti di esecuzione delegati ai cantoni dalla legislazione federale sulla protezione dell'ambiente sono obbligatori. Il diritto federale sulla protezione dell'ambiente non consente ai cantoni di subordinare l'adempimento di tali compiti alla condizione che la Confederazione adotti una concezione obbligatoria sul deposito, conforme alla tutela dell'ambiente, dei rifiuti pericolosi (consid. 4b). Contenuto dei diversi compiti di esecuzione incombenti ai cantoni (consid. 4c-f).
Non è conforme al diritto federale la norma prevista in un'iniziativa popolare, che ordina alle autorità cantonali d'impedire, con tutti i mezzi legali, che siano creati sul loro territorio impianti per il trattamento dei rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 31 cpv. 5 LPA (consid. 5b). Anche la norma che obbliga tali autorità a far uso allo stesso fine di tutti i mezzi politici è contraria, quanto meno in misura prevalente, a disposizioni di diritto di rango superiore. Una validità parziale dell'iniziativa non è concepibile, dato che quest'ultima, considerata nel suo insieme, viola il diritto federale (consid. 5c).
Una riserva generale a favore del diritto federale e del diritto costituzionale cantonale non basta a sorreggere la validità di tale iniziativa, i cui scopi e i cui motivi sono manifestamente contrari a quanto esige il diritto federale in materia di esecuzione della legislazione federale sulla protezione dell'ambiente (consid. 6b).

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Articolo: Art. 85 lett. a OG, art. 29 cpv. 1 Cost.