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Regesto

Art. 7b cpv. 2 lett. c LAI; sanzione in caso di ottenimento indebito di prestazioni.
L'art. 7b cpv. 2 lett. c LAI non stabilisce un motivo proprio per procedere al riesame di una decisione cresciuta in giudicato. Una tale decisione deve piuttosto essere annullata preliminarmente sulla base di un motivo di revoca (riconsiderazione, revisione), prima che si ponga, se del caso, la questione di una sanzione nei confronti della persona assicurata responsabile (consid. 4.3).