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Regesto

Il tribunale arbitrale del Cantone Lucerna, designato secondo l'art. 25 LAMI, è un tribunale cantonale nel senso dell'art. 105 cpv. 2 OG (consid. 1).
Art. 25 cpv. 4 LAMI.
- Al tribunale arbitrale è vietato di statuire su conclusioni che non furono oggetto della procedura di conciliazione (consid. 2).
- Un mutamento di conclusioni ammissibile secondo il diritto cantonale nella procedura arbitrale non è contrario al diritto federale (consid. 2a).
Art. 23 LAMI.
- Conferma della giurisprudenza quanto all'obbligo della cassa-malati di ripetere prestazioni indebite nel caso di trattamenti non economici e quanto all'applicazione del metodo comparativo (consid. 3 e 5).
- Prescrizione del diritto di ripetere l'indebito: applicazione analoga dell'art. 47 cpv. 2 LAVS, siccome norma imperativa del diritto federale, nelle relazioni fra casse-malati e medici (consid. 4).
- Non vengono assegnati interessi moratori in caso di ritenute operate a torto dalla cassa-malati su note d'onorario d'un medico (consid. 7b).

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referenza

Articolo: art. 25 LAMI, art. 105 cpv. 2 OG, Art. 25 cpv. 4 LAMI, Art. 23 LAMI seguito...