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Regesto

Privazione della potestà (art. 285 CC).
Se, a priori, le misure di cui agli art. 283 e 284 CC non bastano per la indispensabile protezione dei figli, va ordinata immediatamente la privazione della potestà. Tale è il caso quando il detentore della potestà manifesta sintomi di malattia psichica che, non solo gl'impediscono di occuparsi personalmente del figlio,ma lo rendono inoltre incapace di sorvegliare in modo continuato l'educazione impartita al medesimo da terzi e di prendere, riguardo al collocamento e alla custodia, le decisioni che le particolari circostanze esigono.

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referenza

Articolo: art. 285 CC, art. 283 e 284 CC