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Regesto

Determinazione dei diritti litigiosi derivanti da una concessione d'uso privativo (art. 69 cpv. 2 LEspr.).
Concessione cantonale iscritta a registro fondiario come diritto a sè stante e permanente, che accorda al proprietario di un'azienda per l'apprettatura dei tessili il diritto, illimitato nel tempo, di utilizzare gratuitamente l'acqua di un ruscello a fini industriali. Interpretazione della concessione secondo il principio della buona fede (consid. 4). Portata della clausola secondo cui l'autorità concedente si è riservata, nell'atto di concessione, il diritto di revocarela concessione in ogni tempo, quando lo esige l'interesse pubblico (consid. 5 a e b). Costituisce un caso espropriativo, che obbliga il cantone a versare un'indennità, il fatto che l'inquinamento dell'acqua provocato dai lavori di costruzione di una strada nazionale impedisce l'utilizzazione di quest'acqua in modo conforme all'atto di concessione (consid. 5 c).

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referenza

Articolo: art. 69 cpv. 2 LEspr