Regesto
Art. 25 cp. 1 e art. 27 cp. 1 LA.
Diritto di precedenza assoluto di chi circola su una strada pubblica rispetto a colui che venga da una strada privata.
Quando il secondo viola il diritto di precedenza del primo, non è applicabile l'art. 27 cp. 1, bensi l'art. 25 cp. 1 LA.