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Regesto

Notificazione di atti esecutivi ad una compagnia di assicurazioni. Art. 46 cpv. 2 e 65 cpv. 1 num. 2 LEF.
L'art. 2 num. 4 della LF del 25 giugno 1885 sulla sorveglianza delle imprese private in materia di assicurazione, che impone a queste società di eleggere, in ogni cantone ove operano, un domicilio giuridico al quale possono di massima essere convenute in giudizio per le azioni fondate su contratti d'assicurazione conclusi con persone domiciliate nel cantone, non crea un foro d'eccezione per l'esecuzione. L'assicuratore può pertanto essere escusso solo alla sua sede sociale.