Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 18, 18a e 24 vLferr; incroci tra ferrovia e strada, diritto applicabile alle procedure di approvazione dei piani e di espropriazione.
Rimedio di diritto esperibile (consid. 1).
La questione di sapere se la procedura di approvazione del progetto e di espropriazione per la costruzione e la modificazione di un incrocio tra ferrovia e strada debba essere eseguita secondo il diritto federale e/o secondo il diritto cantonale, dev'essere risolta sulla base degli art. 18 e 18a vLferr nella versione dell'8 ottobre 1982 (oggi: art. 18 e 18m Lferr) e non sulla base dell'art. 24 vLferr (oggi: art. 24 Lferr) (consid. 3).
Secondo l'importanza, anche al progetto di incrocio, quale cosiddetto impianto misto, può essere applicata esclusivamente la legislazione federale sulle ferrovie o quella cantonale sulle strade (consid. 4 e 5).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 18 e 18m Lferr, art. 24 Lferr