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Regesto

Art. 204 cpv. 1 CPC, art. 32 e 462 CO; comparizione personale all'udienza di conciliazione; organo di fatto; rappresentanza.
Nella procedura di conciliazione una persona giuridica non può lasciarsi rappresentare da organi di fatto (consid. 2).
Una semplice rappresentanza civile (art. 32 segg. CO) non basta per la comparizione personale di una persona giuridica a un'udienza di conciliazione. Delimitazione con il mandato commerciale secondo l'art. 462 CO (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 32 e 462 CO, Art. 204 cpv. 1 CPC