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Regesto

Art. 216 cpv. 2 CO. Stipulazione con atto pubblico di un diritto di compera.
1. Un contratto che non indichi i limiti e la situazione della particella oggetto di un diritto di compera non soddisfa ai requisiti dell'atto pubblico pretesi dal diritto federale (consid. 1).
2. Va giudicato in base al diritto cantonale se un piano allegato al testo possa essere considerato parte integrante dell'atto pubblico (consid. 2).
3. L'invalidità del contratto per vizio di forma può essere invocata anche dal terzo che divenga parte del patto di compera in seguito all'acquisto dell'immobile (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 216 cpv. 2 CO