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Regesto

Costituzione di un nuovo domicilio dopo l'istituzione di una curatela; competenza territoriale per l'interdizione del curatelato.
La persona che, dopo l'istituzione di una curatela, costituisce un nuovo domicilio, può, ad eccezione del caso previsto dall'art. 376 cpv. 2 CC, unicamente essere interdetta al nuovo domicilio (art. 376 cpv. 1 CC). L'autorità tutoria del precedente domicilio non è nemmeno competente per l'interdizione, se essa non ha, contrariamente all'art. 377 cpv. 2 CC applicabile per analogia, trasmesso la curatela all'autorità del nuovo domicilio, ma ha continuato a gestirla (consid. 2 e 3).

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referenza

Articolo: art. 376 cpv. 2 CC, art. 376 cpv. 1 CC, art. 377 cpv. 2 CC