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Regesto

Cancellazione di un'esecuzione.
Siccome il registro delle esecuzioni, giusta gli art. 8 cpv. 3 LEF e 9 CC, fornisce piena prova dello svolgimento delle operazioni che vi sono verbalizzate, di massima, le iscrizioni non possono essere eliminate. L'estinzione di un'esecuzione è annotata con la lettera "P" se avviene mediante pagamento, con la lettera "E" se è dovuta ad altri motivi.

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referenza

Articolo: art. 8 cpv. 3 LEF