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Regesto

Ipoteca degli artigiani. Azione giusta l'art. 841 CC in caso di fallimento del proprietario dell'immobile. Veste passiva.
L'azione degli artigiani dev'essere diretta contro i creditori di grado anteriore i cui crediti sono stati coperti, in tutto o in parte, all'atto della realizzazione dell'immobile (art. 841 cp. 1 CC), se è il caso contro i predecessori in diritto di questi creditori (cp. 2). Siffatta azione non può invece essere promossa contro l'aggiudicatario. Questi non subentra a detti creditori pignoratizi anteriori e non ha diritto di regresso contro la massa fallimentare, neppure se ha pagato direttamente a questi creditori (in un modo riconosciuto valido dalle autorità dei fallimenti) la parte del prezzo che loro spettava.

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referenza

Articolo: art. 841 CC, art. 841 cp