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Regesto

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero. Restrizione del diritto di alienare. Rivendita a persone domiciliate in Svizzera.
1. La restrizione del diritto di alienare, a cui è stata subordinata l'autorizzazione di acquistare un immobile, non può essere revocata per il solo fatto che detto immobile sarebbe rivenduto ad una persona domiciliata in Svizzera (consid. 3 a).
2. È ammissibile una divieto temporaneo di rivendita, destinato ad impedire la speculazione (consid. 3 b).
3. Caso in cui s'intende rivendere una particella di cui soltanto una quota di coproprietà è gravata da una restrizione del diritto di alienare (consid. 3 c).

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