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Regesto

Procedura di revisione in materia penale; relazione con la CEDU; comparizione, secondo il diritto processuale penale ticinese, del condannato detenuto.
1. La disciplina della procedura di revisione non soggiace alla CEDU.
2. La disposizione della procedura penale ticinese, per cui il condannato in stato di arresto non può comparire avanti la Corte di cassazione e di revisione penale chiamata a decidere su una domanda di revisione (art. 245 CPP in relazione con l'art. 233 cpv. 3 CPP), viola l'art. 4 Cost. nei casi in cui la Corte assume prove rilevanti per l'esito della domanda.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 245 CPP, art. 233 cpv. 3 CPP, art. 4 Cost.

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