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Regesto

1. Licenza di condurre falsa.
a) Art. 97 num. 1 cpv. 1, 10 cpv. 4 LCStr. Già il fatto di portare un permesso non destinato al conducente è punibile, e non soltanto la sua presentazione alle autorità di controllo (consid. 1a).
b) Art. 97 num. 1 cpv. 1 LCStr. Questa norma non concerne che i permessi regolari; l'uso di un permesso falso o falsificato è punic bile giusta l'art. 252 num. 1 CP (consid. 1 b e 2).
c) Art. 95 num. 1 cpv. 1 LCStr. Questo articolo presuppone che il conducente non sia assolutamente titolare di una licenza di condurre (consid. 2).
d) Rapporto tra gli art. 99 num. 3 LCStr e 252 num. 1 CP (consid. 2).
2. Art. 227 cpv. 2, 268 e segg., 277 ter PPF. Divieto della reformatio in peius (consid. 2).