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Regesto

Art. 20 della LF sulle epizoozie, art. 17.7 dell'ordinanza sulle epizoozie.
Il controllo del commercio di bestiame deve essere tenuto su un formulario ufficiale, conformemente al modello dell'Ufficio veterinario federale; in caso di compera o di vendita di greggi interi, è sufficiente indicare globalmente l'aumento o la diminuzione del numero degli animali.